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Diritto all'oblio: il passato non può diventare una condanna perpetua a cura dell'avv. Orlando Navarra

Tra cancellazione, conservazione delle notizie e deindicizzazione: la decisione del Tribunale di Milano contro Google e il diritto del cittadino a una tutela effettiva.
Provate a digitare il vostro nome e cognome su Google. Quello che compare potrebbe essere il primo biglietto da visita offerto a un datore di lavoro, a un cliente o a qualcuno che vuole sapere chi siete. Ma cosa succede se tra i primi risultati appare una vecchia notizia giudiziaria, un'accusa dalla quale siete stati successivamente assolti oppure un episodio che non rappresenta più la vostra realtà?
Una notizia legittimamente pubblicata può continuare a circolare per decenni. Mentre la vita delle persone cambia, i motori di ricerca possono riproporre le stesse informazioni senza evidenziare quanto accaduto successivamente. È qui che entra in gioco il diritto all'oblio, nel delicato equilibrio tra libertà di informazione, reputazione e protezione dei dati personali.
Google, i motori di ricerca e la memoria digitale
Google è il motore di ricerca più utilizzato, ma esistono anche Bing, Yahoo, DuckDuckGo, Ecosia e altri servizi. Pur non producendo necessariamente le notizie, questi strumenti le raccolgono, le organizzano e le rendono immediatamente accessibili.
Un articolo pubblicato vent'anni fa su un quotidiano cartaceo richiedeva la consultazione di un archivio. Oggi basta uno smartphone. Il problema non è soltanto conservare la memoria dei fatti, ma decidere fino a quando una persona debba essere identificata attraverso vicende del proprio passato.
Cancellazione, conservazione e deindicizzazione: tre concetti differenti
Il diritto all'oblio trova un fondamentale riferimento nell'articolo 17 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), insieme alle disposizioni sul diritto di opposizione al trattamento.
La sua affermazione digitale risale soprattutto alla sentenza Google Spain della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 maggio 2014, causa C-131/12, che ha riconosciuto la responsabilità del gestore del motore di ricerca nel trattamento dei dati personali. La Corte ha così riconosciuto, ricorrendone i presupposti, il diritto alla deindicizzazione, quale specifica forma di tutela riconducibile al più ampio diritto all'oblio.
La distinzione fondamentale è questa: cancellare una notizia non significa deindicizzarla. La cancellazione interviene sul contenuto pubblicato; la deindicizzazione sulla sua reperibilità. L'articolo può rimanere nell'archivio del giornale, ma non comparire più tra i risultati associati al nome dell'interessato. L'aggiornamento, invece, consente di integrare la notizia con gli sviluppi successivi. Sono strumenti differenti, destinati a conciliare memoria collettiva e diritti individuali. Non basta, tuttavia, che una notizia sia sgradita per pretenderne la rimozione: l'interesse pubblico all'informazione deve sempre essere considerato.
Il Tribunale di Milano: un diritto deve poter essere esercitato
La questione è tornata di attualità con la decisione del Tribunale di Milano del 5 ottobre 2026, che ha accolto un'azione inibitoria collettiva promossa da alcuni membri dell'associazione Algopolio contro Google LLC, Google Ireland Limited e Google Italy S.r.l.
Secondo quanto comunicato dai ricorrenti e riportato dall'ANSA, il Tribunale ha ordinato a Google di modificare entro il 15 novembre 2026 le procedure di deindicizzazione, permettendo agli interessati di allegare documentazione e imponendo una motivazione comprensibile degli eventuali dinieghi. Google ha contestato la decisione e annunciato appello. Non è stato riconosciuto un diritto nuovo, né imposto di accogliere automaticamente ogni richiesta. La novità riguarda l'effettività della tutela: un diritto già riconosciuto dall'ordinamento deve poter essere concretamente esercitato.
Immaginiamo chi chieda la deindicizzazione di una notizia relativa a un procedimento concluso con assoluzione. Se non può allegare la sentenza, come dimostrerà che quella notizia è incompleta? E se riceve un rifiuto generico, come potrà contestarlo?
Il diritto deve quindi tradursi nella possibilità di presentare documenti, ottenere una valutazione individualizzata e conoscere le ragioni dell'eventuale diniego. Un principio che interessa anche gli altri motori di ricerca, pur riguardando la decisione milanese specificamente Google.
Sotto l'aspetto pratico, dovrà essere permessa l'allegazione di documenti: i moduli online messi a disposizione da Google dovranno permettere agli utenti di allegare documenti e prove pertinenti a supporto della propria richiesta. Altrettanto importante sarà l'obbligo di motivazione dei dinieghi: in caso di rifiuto della deindicizzazione, Google sarà obbligata a fornire una motivazione chiara e specifica, fondata sui documenti e sugli elementi presentati dall'utente.
Quando una vecchia indagine continua a danneggiare la reputazione
La cronaca giudiziaria costituisce uno degli ambiti più delicati. L'apertura di un'indagine può ricevere grande risalto, mentre l'archiviazione o l'assoluzione successiva passano quasi inosservate. Digitando il nome dell'interessato, continua così ad apparire l'accusa, senza un'adeguata rappresentazione dell'esito finale.
La Cassazione civile, Sezione I, con la sentenza n. 14488 del 30 maggio 2025, ha affrontato il problema in una vicenda riguardante un soggetto assolto da un'accusa di appartenenza a un'associazione mafiosa.
La Suprema Corte ha sottolineato la necessità di valutare concretamente notorietà dell'interessato, coinvolgimento nella vita pubblica, oggetto della notizia e tempo trascorso, censurando un bilanciamento che non aveva adeguatamente considerato le circostanze del caso. L'assoluzione non determina automaticamente il diritto alla deindicizzazione, ma impone di verificare se permanga un interesse pubblico attuale e se la rappresentazione della vicenda sia corretta. Si tratta quindi del bilanciamento tra il diritto di cronaca giudiziaria e l'interesse pubblico all'informazione.
Già con l'ordinanza n. 2893 del 31 gennaio 2023, la Cassazione aveva affrontato il rapporto tra archivi giornalistici e oblio, riconoscendo, in presenza dei relativi presupposti, la possibilità di conservare l'articolo nell'archivio storico, deindicizzarlo e integrarlo con una nota sull'esito definitivo del procedimento.
La memoria dei fatti può dunque essere preservata senza mantenere indefinitamente una rappresentazione incompleta della persona.
La riforma Cartabia: dall'archiviazione alla deindicizzazione
Uno strumento specifico è stato introdotto dall'articolo 64-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Chi abbia ottenuto una sentenza di proscioglimento, una sentenza di non luogo a procedere o un provvedimento di archiviazione può richiedere, nei limiti dell'articolo 17 GDPR, un'apposita annotazione sul provvedimento giudiziario.
Nel caso della deindicizzazione, tale annotazione costituisce titolo per chiedere ai motori di ricerca generalisti la sottrazione dai risultati delle ricerche nominative dei contenuti relativi al procedimento penale. Non significa cancellazione automatica degli articoli o di ogni collegamento presente su Internet, ma rappresenta uno strumento concreto per esercitare il diritto.
Come può difendersi il cittadino?
La richiesta deve essere precisa e documentata. Non basta domandare genericamente di sparire da Internet: occorre individuare le pagine contestate, normalmente indicando gli URL, le ricerche nominative che le rendono reperibili e le ragioni per cui l'indicizzazione è ritenuta illegittima o sproporzionata.
Possono assumere rilievo sentenze di assoluzione, provvedimenti di archiviazione, rettifiche o documenti che dimostrino la manifesta inesattezza delle informazioni.
Su quest'ultimo punto, la Corte di giustizia UE, con sentenza dell'8 dicembre 2022, causa C-460/20, ha chiarito che il motore di ricerca è tenuto alla deindicizzazione quando vengano fornite prove pertinenti e sufficienti della manifesta inesattezza, senza necessità di una preventiva sentenza contro l'editore.
La richiesta deve essere presentata al gestore del motore di ricerca; quando occorra rettificare o aggiornare la notizia, può essere necessario rivolgersi anche all'editore.
Il GDPR prevede, di regola, un riscontro entro un mese, salve le proroghe consentite. In caso di mancata risposta o diniego ingiustificato, il cittadino può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali oppure ricorrere all'autorità giudiziaria.
È proprio questo il cuore della decisione milanese: non basta proclamare un diritto se gli strumenti per esercitarlo sono inadeguati.
Quando il danno è già stato provocato
La tutela non si esaurisce nella deindicizzazione. L'articolo 82 del GDPR riconosce, ricorrendone i presupposti, il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da un trattamento illecito.
Non ogni notizia risalente determina però automaticamente un danno risarcibile. Occorre accertare la violazione, il pregiudizio effettivamente subito e il nesso causale.
Una persistente diffusione illegittima può incidere sulla reputazione professionale, sui rapporti economici e sulle relazioni personali. La tutela dell'oblio riguarda dunque non soltanto la riservatezza, ma anche la dignità e l'identità dell'individuo.
Il diritto di ricordare e quello di non restare prigionieri del passato
Il diritto all'oblio non è assoluto. Deve convivere con la libertà di cronaca, l'interesse pubblico e la conservazione della memoria storica. Il tempo trascorso, la natura della notizia, la posizione dell'interessato e gli sviluppi successivi sono elementi decisivi.
La questione si riproporrà, con nuove complessità, anche nell'epoca dell'intelligenza artificiale, capace non soltanto di reperire informazioni, ma di rielaborarle e riproporle, ponendo ulteriori interrogativi sulla tutela dell'identità personale.
La lezione che emerge dalla giurisprudenza europea, dalla Cassazione e dalla recente decisione milanese è che il diritto all'oblio non pretende di cancellare la storia, ma di impedire che una persona rimanga indefinitamente prigioniera di una rappresentazione del proprio passato non più giustificata.
La memoria collettiva merita rispetto, ma anche la dignità individuale ha diritto a essere difesa. E un diritto, per essere davvero tale, deve poter essere concretamente esercitato.




